Due turni a porte chiuse per il Genoa a seguito degli incidenti accaduti ieri pomeriggio nel corso della partita di campionato contro il Siena.
Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA
Il Giudice Sportivo
Premesso che:
dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore “Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione, vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.
Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate.
L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la “consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi totalità dei calciatori.
Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.
Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS.
Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1 lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e, dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare nel proprio Stadio a porte chiuse.
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